Un ulteriore passo verso la protezione degli utenti colpiti dagli eventi alluvionali straordinari dello scorso maggio è stato compiuto da ARERA. La proroga fino al 31 ottobre 2023 della sospensione dei termini di pagamento per bollette e avvisi di pagamento di servizi essenziali come luce, gas, acqua e rifiuti è stata deliberata con la decisione 390/2023/R/com.

In linea con quanto già avvenuto con la sospensione automatica dei pagamenti dal 1° maggio al 31 agosto 2023, in base al decreto-legge 61/23 noto come “decreto alluvione”, la proroga riguarda i residenti nelle zone identificate dallo stesso decreto. Queste aree includono parte del territorio dell’Emilia-Romagna, nello specifico le province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, nonché alcuni comuni delle province di Pesaro e Urbino e della Città metropolitana di Firenze.

Al fine di beneficiare di questa ulteriore estensione dei termini di pagamento, i clienti e gli utenti interessati devono inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fornitori di energia elettrica e gas, così come ai gestori dei servizi idrici integrati o della gestione dei rifiuti, entro il 31 agosto o prima della conclusione del periodo di proroga. Questa dichiarazione attesta che le forniture o le utenze si trovano in abitazioni o sedi compromesse nella loro funzionalità a causa degli eventi alluvionali.

Nel corso della sospensione dei pagamenti, sono altresì sospese le azioni di recupero crediti previste dalla regolamentazione dell’ARERA per coloro che sono stati colpiti dagli eventi alluvionali, anche nel caso di morosità precedente alle alluvioni.

Alla fine del periodo di proroga, garantendo comunque la possibilità agli utenti e ai clienti interessati dagli eventi di effettuare i pagamenti dovuti secondo le scadenze normali delle fatture, i fornitori di energia elettrica e gas, insieme ai gestori dei servizi integrati di acqua e rifiuti, sono tenuti a offrire un piano di rateizzazione degli importi sospesi. Questo piano si estende per almeno 12 mesi, senza alcuna forma di discriminazione e senza l’applicazione di interessi per gli stessi clienti e utenti, in conformità con quanto stabilito dalla decisione 267/2023/R/com di ARERA.