
Disponibile il modello dell’Agenzia delle Entrate per la comunicazione dei Crediti di Imposta spettanti
IMPORTANTE AGGIORNAMENTO
Il 16 febbraio scorso è stato pubblicato il modello per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei crediti d’imposta maturati a fronte delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici.
Evidenziamo che il mancato invio comporta la decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo. Chiaramente se l’impresa ha già utilizzato in compensazione, tramite modello F24, l’intero credito, il modello non dovrà essere inviato.
La finestra temporale per la trasmissione telematica si è aperta il 16 febbraio, e si chiuderà il 16 marzo 2023. Il modello, e le relative istruzioni sono disponibili direttamente nel sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il modello approvato oggi dovrà essere inviato dalle imprese beneficiarie dei crediti di imposta maturati nel 2022, direttamente o avvalendosi di un soggetto incaricato. Per la trasmissione telematica è necessario utilizzare esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet.
ATTENZIONE: A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo comunicato alle Entrate, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.
Il provvedimento odierno riguarda, nel dettaglio:
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al terzo trimestre 2022
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022
- i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, relativi al mese di dicembre 2022
Resta quindi escluso il primo trimestre 2023, i cui conteggi saranno richiedibili a conclusione del terzo trimestre medesimo e comunque entro i sessanta giorni successivi.
I crediti di imposta dichiarati dovranno essere utilizzati entro il 30 settembre 2023.
Il provvedimento precisa, inoltre, che è possibile inviare una sola comunicazione valida per l’intero ammontare del bonus maturato nel periodo di riferimento, al lordo di quanto già eventualmente utilizzato. Comunicazioni successive quindi saranno scartate, tranne i casi di annullamento.
Inoltre, considerato che tali crediti possono essere ceduti solo per intero la comunicazione non dovrà essere inviata neanche nell’ipotesi in cui il beneficiario abbia già comunicato all’Agenzia la cessione del credito, pena lo scarto.