Vi ricordiamo che anche per il 1° trimestre del 2023 i conteggi dei crediti di imposta spettanti saranno trasmessi tramite PEC a tutti i Soci/clienti forniti e senza bisogno di avanzare alcuna richiesta indicativamente entro il 30 maggio 2023. IL SERVIZIO SARÀ OFFERTO SENZA ALCUN COSTO AGGIUNTIVO.

Si ricorda altresì che la normativa di riferimento prevede che solamente nell’ipotesi in cui l’impresa destinataria del contributo, nel quarto trimestre dell’anno 2022 e nel primo trimestre 2023 fosse fornita di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell’anno 2019, il venditore attuale sia tenuto a fornire i relativi conteggi.



Il servizio include inoltre il FAC SIMILE DEL MODELLO F24, fornito congiuntamente alla specifica dei codici tributo da utilizzare. Si tratta pertanto di una proposta a 360°, differente in quanto più completa e dettagliata rispetto ai parametri minimi previsti dalla normativa di riferimento.

In caso di accettazione del servizio, è obbligatorio inviare il modello firmato e compilato, allegando la copia delle fatture necessarie e indicate nel modulo stesso, entro e non oltre il 30 aprile 2023.
Eventuali richieste pervenute oltre la data indicata non verranno prese in carico. Tale data di scadenza del servizio risulta quindi inderogabile.

È responsabilità del cliente inviare richiesta del conteggio del credito di imposta in presenza di casistiche specifiche e particolari (come ad esempio azienda attiva dal 2019 oppure atti di fusione registrati dal 2019 ad oggi)

Verranno considerate SOLO le richieste pervenute per mezzo mail o pec; eventuali richieste telefoniche NON verranno prese in considerazione se non seguite da una specifica richiesta scritta, sia se si tratti del mero conteggio o di specifiche informazioni al riguardo.

Si riporta di seguito l’indirizzo email a cui trasmettere tutte le richieste di info: preventivi@powerenergia.eu

 


NOTA BENE:

L’articolo 3 comma 7 del Decreto Aiuti-quater stabilisce che l’adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1 (tramite garanzia SACE), per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1 del presente decreto e all’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Pertanto, per chi volesse rateizzare le bollette, viene meno la possibilità di usufruire di tutto il credito di imposta richiedibile per i costi energetici (sia energia elettrica che gas) sostenuti nel 1° trimestre 2023. Le due misure (credito o rateizzazione) sono alternative l’una all’altra.