Power Energia informa che il Governo ha confermato l’estensione del credito d’imposta per il consumo di energia elettrica e gas al 3° trimestre 2022, sia per le imprese cosiddette energivore e gasivore, che per le altre imprese. La proroga è stata disposta dal’art. 6, D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) che prevede quindi 3 mesi in più, ossia luglio-agosto-settembre, sui quali poter calcolare il credito spettante.

L’agevolazione per le imprese energivore/gasivore è fissata nella seguente misura:

  • 25% del costo per kWh della componente energia (voce “spesa per la materia energia” indicata nella bolletta) acquistata ed effettivamente utilizzata nel 3° trimestre 2022. La condicio sine qua non per beneficiare del credito di imposta è che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;
  • 25% del costo del gas acquistato e consumato nel 3° trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. In questo caso, il requisito dell’incremento di costo si intende soddisfatto a priori in maniera oggettiva. E’ considerata impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e che abbia consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Per le imprese non energivore/gasivore invece l’agevolazione è fissata nella seguente misura:

  • 15% del costo per kWh della componente energia (voce “spesa per la materia energia” indicata nella bolletta) acquistata ed effettivamente utilizzata nel 3° trimestre 2022. La condicio sine qua non per beneficiare del credito di imposta è che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. La misura è inoltre rivolta alle sole imprese dotate di almeno un contatore di energia elettrica con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica;
  • 25% del costo del gas acquistato e consumato nel 3° trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. In questo caso, il requisito dell’incremento di costo risulta soddisfatto a priori in maniera oggettiva.

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

Si ricorda che il credito deve essere utilizzato in compensazione entro il 31.12.2022 o può essere ceduto a terzi entro il 21.12.2022, i quali tuttavia devono sempre utilizzarlo entro il 31.12.2022.
Infine, non operano più i limiti de minimis che avrebbero previsto un tetto di agevolazioni pari a 200.000 euro massimo nel triennio di riferimento.

Come procedere alla richiesta del credito di imposta spettante?

Si ricorda che la normativa di riferimento prevede che solamente nell’ipotesi in cui l’impresa destinataria del contributo, nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 fosse fornita di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, il venditore medesimo, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia all’impresa, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.

Tali soggetti potranno quindi inviare esclusivamente via PEC a Power Energia una richiesta del conteggio, solo se rientranti nella casistica sopra descritta.


Al fine di fornire un servizio più completo e dettagliato, Power Energia ha deciso di sviluppare il SERVIZIO CONSULENZIALE DI CALCOLO DEI CREDITI DI IMPOSTA. Tale servizio prevede l’analisi dettagliata del credito di imposta spettante, sulla base dello screening delle diverse forniture in capo all’azienda.

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Il servizio proposto include inoltre il FAC SIMILE DEL MODELLO F24, fornito congiuntamente alla specifica dei codici tributo da utilizzare. Si tratta pertanto di una proposta a 360°, differente in quanto più completa e dettagliata rispetto ai parametri minimi previsti dalla normativa di riferimento (art. 6, D.L. 115/2022 – Decreto Aiuti-bis). In caso di accettazione, sarà sufficiente inviare il modello firmato e compilato (allegando l’eventuale documentazione richiesta) direttamente alla mail preventivi@powerenergia.eu

Il calcolo sarà comunicato successivamente alla fattura emessa ad ottobre/22 e relativa ai consumi di settembre/22 e le richieste saranno accettate sino al 30/11/2022, come da normativa.


Anticipazioni sul decreto aiuti TER

Sul fronte crediti di imposta per le aziende, tra le misure previste nella bozza del Decreto Aiuti ter vi è l’apertura anche alle imprese con contatori di potenza da 4,5 kW (diverse dalla imprese energivore), rispetto ai 16,5 kW previsti ad oggi, a partire dal mese di ottobre/22.

Il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, passa al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, in caso di aumento del prezzo di acquisto superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il credito d’imposta per l’acquisto di gas  naturale passa invece al 40 % per la spesa sostenuta per l’acquisto, in relazione ai consumi dei mesi di ottobre e novembre 2022, anche in tal caso in caso di aumento dei prezzi superiore al 30%. Il bonus bollette viene inoltre confermato anche per le imprese energivore e gasivore e il credito d’imposta riconosciuto passa al 40%.

In merito a questa nuova opportunità per le aziende, invieremo un successivo aggiornamento.