E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 25 agosto 2021 del Ministero della Transizione ecologica, relativo all’ “Erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES).

Finalità dell’intervento.

Il decreto, in attuazione della legge n. 126/2020, disciplina la concessione e l’erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti. Le risorse finanziarie complessive destinate ai soggetti beneficiari per il finanziamento degli interventi sono così ripartite:

a) per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo inferiore a euro 375.000,00 da parte di imprese: 80%;
b) per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00 da parte di imprese: 10%;
c) per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica da parte di professionisti: 10%.

Il 5% delle risorse previste alle lettere a) e b) è riservato alle imprese che, alla data della domanda di contributo, risultano in possesso del rating di legalità.

Le imprese beneficiarie.

Possono beneficiare del contributo le imprese che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • hanno sede sul territorio italiano;
  • risultano attive e iscritte al registro delle imprese;
  • non sono in situazione di difficolta’, cosi’ come definita dal regolamento di esenzione;
  • sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, cosi’ come risultante dal documento unico di regolarita’ contributiva (DURC);
  • sono in regola con gli adempimenti fiscali;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
  • non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de minimis che, unitamente all’importo delle agevolazioni concesse a valere sul presente decreto, determini il superamento dei massimali previsti dal regolamento de minimis;
  • non hanno ricevuto ne’ richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico;
  • non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
  • sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni.

Professionisti beneficiari.

Per l’acquisto e l’installazione delle infrastrutture di ricarica possono beneficiare del contributo di cui al presente decreto i professionisti che, sia alla data della concessione sia alla data dell’erogazione del contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • Presentano un volume d’affari, nell’ultima dichiarazione IVA trasmessa all’Agenzia delle entrate, così come risultante dal rigo VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo di cui al presente decreto. Per i professionisti che applicano il regime forfettario, il valore dell’infrastruttura di ricarica non puo’ essere superiore a euro 20.000,00 (ventimila/00);
  • Non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
    Commissione europea;
  • Sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
  • Sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed
    assistenziali;
  • Sono in regola con gli adempimenti fiscali;
  • Non hanno ricevuto ne’ richiesto, per le spese oggetto del contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo pubblico.

Spese ammissibili.

Sono ammissibili al contributo le spese, al netto di IVA, sostenute dai soggetti beneficiari relative all’acquisto e all’installazione di infrastrutture di ricarica. Le spese devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e possono comprendere:

a) l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica ivi comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:

i) infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:
1. wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo;
2. colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina.

ii) infrastrutture di ricarica in corrente continua:
1. fino a 50 kW: 1000 euro/kW;
2. oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina;
3. oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina;

b) Costi per la connessione alla rete elettrica così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica, stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a);
c) Spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica,
stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a).

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, le infrastrutture di ricarica devono:

a) essere nuove di fabbrica;
b) avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
c) rispettare i requisiti minimi di cui all’art. 4 della delibera dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;
d) essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
e) essere realizzate secondo la regola d’arte ed essere dotate di dichiarazione di conformita’, ai sensi del decreto ministeriale n. 37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.

Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo esemplificativo:

a) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
b) le spese per consulenze di qualsiasi genere;
c) le spese relative a terreni e immobili;
d) le spese relative acquisto di servizi diversi da quelli previsti dal precedente comma 1 lettere b) e c), anche se funzionali all’istallazione;
e) le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla costruzione e all’esercizio.

Contributo cedibile.

Nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili. Nel corso dell’intero periodo di operatività dell’intervento, ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di contributo.

Presentazione delle domande e concessione delle agevolazioni. I soggetti beneficiari presentano la domanda di contributo nei termini e secondo gli schemi e le modalità stabiliti con i provvedimenti di cui all’art. 12. Alla domanda è allegata la descrizione dell’investimento che il soggetto beneficiario intende effettuare. La descrizione deve contenere l’indicazione dei risultati attesi a seguito dello stesso. I professionisti allegano alla domanda di contributo anche la dichiarazione IVA di cui all’art. 5, comma 1.

Entro centoventi giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito con il decreto di cui all’art. 12, ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, completata l’istruttoria da parte di Invitalia, il Ministero procede alla concessione dei contributi con provvedimenti distinti per ognuno degli interventi di cui all’art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle domande. Nel caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5, il Ministero comunica entro lo stesso termine di cui al comma 4 i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Erogazione dei contributi.

L’erogazione del contributo è effettuata da Invitalia in unica soluzione, a seguito della presentazione da parte dei soggetti beneficiari della richiesta di erogazione così come disciplinata dai provvedimenti di cui all’art. 12, con allegata la documentazione di spesa inerente alla realizzazione della infrastruttura di ricarica. Tale documentazione deve contenere:

  • copia delle fatture elettroniche relative alla realizzazione della infrastruttura di ricarica;
  • estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto realizzato; i pagamenti dei titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero SEPA Credit Transfer;
  • relazione finale relativa all’investimento realizzato, alle relative spese sostenute e alla rispondenza delle specifiche tecniche ai requisiti di cui all’art. 6;
  • dichiarazione in tema di disponibilità delle pertinenti autorizzazioni per la costruzione della infrastruttura di ricarica e per l’esercizio della stessa.

Entro novanta giorni dal termine ultimo stabilito con il decreto per la presentazione della domanda completa della documentazione richiesta, ovvero i maggiori termini correlati alla necessità di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali, Invitalia provvede a:

a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;
b) accertare il rispetto dei requisiti di ammissibilità del soggetto beneficiario;
c) riscontrare la coerenza tra la documentazione di spesa presentata, la documentazione trasmessa ai sensi di quanto previsto all’art. 5, e la relazione sull’investimento realizzato di cui al comma 1, lettera c);
d) comunicare al Ministero l’esito dell’istruttoria.

A seguito dei provvedimenti di concessione dei contributi, Invitalia eroga entro trenta giorni il contributo spettante al soggetto beneficiario. Il Ministero e Invitalia possono effettuare in qualunque fase del procedimento ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari volti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei decreti di cui all’art. 11.

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari.

I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli obblighi gia’ previsti nel presente decreto, sono tenuti a:

a) mantenere nei cinque anni successivi alla data di erogazione del contributo l’infrastruttura di ricarica;
b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o da Invitalia, nonche’ da organismi statali o sovra-statali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività oggetto di concessione del contributo e le condizioni per la fruizione e il
mantenimento del beneficio;
c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o da Invitalia allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti delle agevolazioni concesse;
d) tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 7, comma 2, tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai servizi fruiti tramite le stesse;
e) conservare i documenti giustificativi sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
f) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione dell’intervento, con le modalita’ allo scopo individuate, anche con successivo provvedimento, dal Ministero.

Il soggetto beneficiario sarà tenuto a trasmettere le informazioni che saranno definite a seguito dello sviluppo della piattaforma PUN – Piattaforma unica nazionale, previsto dal decreto di attuazione dell’art. 4, comma 7-bis, del decreto-legge del 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 nel caso di infrastrutture di ricarica con accesso
pubblico.

Revoche.

I contributi possono essere revocati dal Ministero – in tutto o in parte – nei seguenti casi:

a) accertamento dell’insussistenza dei requisiti di ammissibilita’ previsti dal presente decreto;
b) il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda o in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o errate o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
c) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di una procedura concorsuale;
d) mancato rispetto di una o piu’ disposizioni del presente decreto e in particolare degli obblighi previsti all’art. 10;
e) in tutti i casi ulteriormente previsti dai provvedimenti di concessione e di erogazione.

La revoca è disposta dal Ministero con provvedimento motivato e comporta per il soggetto beneficiario l’obbligo di restituzione del contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.