
Aggiornamento sui crediti di imposta: novità importante per i soci di Power Energia
Power Energia informa che il Governo ha confermato ed incrementato il credito d’imposta per il consumo di energia elettrica e gas del 4° trimestre 2022 e del primo trimestre 2023, sia per le imprese cosiddette energivore e gasivore che per le altre imprese. La proroga è stata disposta rispettivamente dal DECRETO AIUTI TER (DL Aiuti ter n. 144/2022) e dalla LEGGE DI BILANCIO 2023 (L. 197/2022) all’art. 1 commi da 2 a 9.
Si riporta di seguito il prospetto sintetico delle aliquote dei crediti di imposta previste dai suddetti provvedimenti:
La novità di rilievo è che dal quarto trimestre 2022 saranno incluse nell’agevolazione anche le imprese e gli enti non commerciali (sempre che esercitino un’attività commerciale) con almeno un contatore con potenza disponibile pari o superiore a 4,5 KW, aumentando pertanto il raggio di applicazione dei crediti di imposta.
Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel quarto trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al quarto trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Ci sono poi una serie di risposte a casi particolari, fra le quali segnaliamo le seguenti:
- Le imprese che lavorano in locali in affitto possono utilizzare il credito d’imposta anche se sostengono l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze. Le spese sostenute devono essere documentate;
- Potenza del contatore: le imprese non energivore hanno diritto al beneficio, in base alla legge, se hanno un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kW, corrispondente a una potenza impegnata di 4 kW. Questo limite si riferisce ai contatori esistenti nel trimestre di riferimento del credito d’imposta, e non rileva il fatto che invece nel periodo di confronto 2019 i contatori avessero eventualmente una potenza inferiore.
Segnaliamo che i crediti di imposta relativi ai trimestri 3° e 4° del 2022 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30/09/2023 tramite modello F24 ma dovranno essere dichiarati all’Agenzia delle Entrate entro il 16/03/2023. I crediti di imposta relativi al primo trimestre 2023 potranno essere invece utilizzati in compensazione entro il 31/12/2023.
I crediti d’imposta non concorrono a formare la base imponibile del reddito e dell’IRAP.
Infine, non operano più i limiti de minimis che avrebbero previsto un tetto di agevolazioni pari a 200.000 euro massimo nel triennio di riferimento.
COSA FARA’ POWER ENERGIA PER TUTTI I SOCI/CLIENTI?
NOVITA’ RISERVATA AI SOCI/CLIENTI DI POWER ENERGIA: dal 4° trimestre del 2022, i conteggi dei crediti di imposta spettanti saranno trasmessi tramite PEC a tutti i soci/clienti forniti e senza bisogno di avanzare alcuna richiesta. Il servizio sarà offerto senza alcun costo aggiuntivo.
Si ricorda altresì che la normativa di riferimento prevede che solamente nell’ipotesi in cui l’impresa destinataria del contributo, nel terzo e quarto trimestre dell’anno 2022 (con riferimento ai conteggi per il 4° trimestre 2022) fosse fornita di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019, il venditore attuale sia tenuto a fornire i relativi conteggi; e così via dicendo per i trimestri successivi.
Pertanto, sia al fine di soddisfare l’esigenza di chi non rientrasse nella casistica sopra descritta che per fornire un servizio più completo e dettagliato, Power Energia ha deciso di confermare il SERVIZIO CONSULENZIALE DI CALCOLO DEI CREDITI DI IMPOSTA. Tale servizio prevede l’analisi dettagliata del credito di imposta spettante, sulla base dello screening delle diverse forniture in capo all’azienda.
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Il servizio proposto include inoltre il FAC SIMILE DEL MODELLO F24, fornito congiuntamente alla specifica dei codici tributo da utilizzare. Si tratta pertanto di una proposta a 360°, differente in quanto più completa e dettagliata rispetto ai parametri minimi previsti dalla normativa di riferimento.
In caso di accettazione del servizio, sarà sufficiente inviare il modello firmato e compilato (allegando l’eventuale documentazione richiesta) direttamente alla mail preventivi@powerenergia.eu, entro e non oltre il 17/02/2023.
NOTA BENE:
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- Per il quarto trimestre 2022 saranno previsti due differenti codici tributo, uno per ottobre/novembre ed un altro per dicembre
- L’articolo 3 comma 7 del Decreto Aiuti-quater stabilisce che l’adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 2 (tramite garanzia SACE), per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1 del presente decreto e all’articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
Pertanto, per chi volesse rateizzare le bollette, viene meno la possibilità di usufruire di tutto il credito di imposta richiedibile per i costi energetici (sia energia elettrica che gas) sostenuti nel 4° trimestre 2022.
Le due misure (credito o rateizzazione) sono alternative l’una all’altra.
Certi del Vostro apprezzamento per il nuovo servizio reso dalla Nostra Cooperativa, restiamo a Vostra disposizione.